Art. 8.
(Centri territoriali).

      1. Per l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui all'articolo 7, l'Agenzia istituisce, ove necessario, centri territoriali presso l'ufficio scolastico consolare. Ai centri territoriali è riconosciuta l'autonomia didattica, organizzativa ed economica, in analogia a quanto previsto nel territorio nazionale. Ai centri territoriali si applica la normativa in materia di organi collegiali. L'Agenzia garantisce ai centri territoriali un organico funzionale con l'utilizzo di personale a tempo indeterminato proveniente dal ruolo all'estero.
      2. Nei Paesi in cui operano scuole statali, queste esercitano le funzioni dei centri territoriali.
      3. I centri territoriali effettuano il monitoraggio delle strutture e delle iniziative scolastiche sul territorio; ne danno adeguata pubblicità in modo che l'utenza possa farvi riferimento; aggiornano annualmente gli elenchi anagrafici degli utenti.

 

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